Decreto liberalizzazioni: ecco le novità per gli architetti
news del: 30/01/2012

La circolare n. 6 del 26 gennaio, diramata dal Consiglio nazionale degli architetti (CNAPPC) a tutti i Consigli degli Ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, illustra le novità  introdotte dall'articolo 9 del DL n. 1/2012. Ecco cosa cambia per la categoria professionale degli architetti con il decreto Cresci Italia.

Abrogazione delle tariffe e parametri per le liquidazioni
A seguito dell'abrogazione delle tariffe fino ad oggi vigenti (nonché delle disposizioni che ad esse rinviano), saranno definiti, con decreto del Ministero della Giustizia, i parametri per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali e anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe.

Contrattazione tra professionista e cliente
L'utilizzo di parametri (tariffari) nei contratti dà luogo a nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del compenso; quest'ultimo deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale (nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti). Il professionista (nel contratto) dovrà rendere noto al cliente: il grado di complessità dell'incarico; tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Misura del compenso
La misura del compenso potrà essere previamente resa nota al cliente, anche in forma scritta, se da questi richiesta, sotto forma di preventivo, e dovrà essere: adeguata all'importanza dell'opera; pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Tirocinio
La durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi di cui i primi sei potranno essere svolti, previa definizione di apposite convenzioni (Consigli Nazionali - Ministero dell'Istruzione), in concomitanza con il corso di studi universitario. Altre convenzioni (Consigli Nazionali - Ministero della P.A.) potranno regolare lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.

Il Cnappc adegua le norme deontologiche
Al comma 3 dell'art. 9, viene stabilito che l'inottemperanza di quanto sopra descritto costituisce illecito disciplinare del professionista. Questa previsione ha spinto il Cnappc, nella seduta del 25 gennaio 2012, ad adeguare in via d'urgenza le norme deontologiche interessate dal provvedimento relative a tutte le figure professionali (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto Iunior e Pianificatore Territoriale Iunior).

Nessuna espressa abrogazione dell'art. 2233 del Codice Civile
“Il Decreto Legge – precisa la circolare - pare non preveda una espressa abrogazione dell'art. 2233 del Codice Civile, mantenendo quindi sia il riferimento al decoro della professione che il ruolo delle Commissioni parcelle, che potranno essere comunque interpellate dal magistrato per verificare la congruità della prestazione, e che, pertanto, rimangono invariate nella loro finalità istituzionale”.

Le norme non sono retroattive
“Non essendo espressamente previsto nel testo del Decreto Legge, appare inoltre ragionevole affermare – puntualizza il Cnappc - che le nuove norme non sono da considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina”.

Restano vigenti le tariffe per i consulenti del giudice
Inoltre, “il Ministero della Giustizia ha chiarito che le tariffe per i consulenti del giudice rimangono vigenti”.

Allo studio correttivi
“Il provvedimento in vigore – conclude il Consiglio nazionale degli architetti - ha natura di Decreto Legge e pertanto dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni pena la sua decadenza. In tal senso questo Consiglio, unitamente alle altre rappresentanze professionali nazionali, si è immediatamente attivato per una attenta e più approfondita valutazione del provvedimento finalizzata alla stesura di necessari e opportuni correttivi”.

 

 Inoltre sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 di ieri 24 gennaio 2012, è stato pubblicato il decreto legge liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”).

Preventivo scritto su richiesta del cliente
In materia di disposizioni sulle professioni regolamentate (articolo 9), il provvedimento contiene alcune novità rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Anzitutto, il preventivo scritto diventa facoltativo e non più obbligatorio come invece previsto nella prima versione uscita dal Consiglio dei Ministri. Il preventivo del professionista va pattuito per iscritto solo se è il cliente a richiederlo.

Abolite le tariffe minime e massime
Resta confermata l'abrogazione delle tariffe delle professioni nel sistema ordinistico (tariffe minime e massime), ma il giudice – in caso di liquidazione dei compensi – potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. È in ogni caso nulla ogni pattuizione del compenso tra professionista e cliente fatta sulla base di tali parametri.

Parametri per oneri e contribuzioni alla cassa
Facendo riferimento alla Cassa dei notai, una norma prevede che “con decreto del  Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe”.

Compenso adeguato all'importanza dell'opera
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. Inoltre, la misura del compenso - “previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta” - deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita “indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”. L’inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare e potrà quindi essere sanzionato dall'Ordine.

Assicurazione
Viene introdotto l'obbligo della polizza assicurativa - i cui dati devono essere comunicati al cliente - sui danni eventualmente causati dall'esercizio dell'attività professionale.

Tirocinio di 6 mesi all'università
Per quanto riguarda il tirocinio – peraltro non disciplinato come obbligatorio dalle professioni tecniche quali quelle degli ingegneri, architetti, biologi, chimici, geologi e attuari - la sua durata non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Questa disposizione non si applica alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Tirocinio anche negli uffici pubblici dopo la laurea
Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione tecnologica  per  lo svolgimento  del  tirocinio  presso pubbliche amministrazioni, una volta conseguita la laurea.

Confidi
Infine, viene estesa ai liberi professionisti la possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi.

 

 


 

 

 

 

 

del 23/05/2013

del 23/05/2013

del 23/05/2013

del 19/10/2012

del 19/10/2012

del 15/10/2012

del 15/10/2012

del 11/10/2012

del 11/10/2012

del 09/10/2012



BioArch.TV ©2007 | Privacy | P.IVA 06778181005 | OLO Consulenza Olistica.