news del: 13/12/2009
EFFICIENZA ENERGETICA
Una situazione normativo-legislativa che a livello nazionale si sta completando, la Regione Lombardia che introduce la nuova procedura, le altre Regioni del Nord - Liguria, Piemonte, Emilia Romagna - che procedono sulla base di leggi proprie, alcune Regioni che introducono la certificazione ambientale accettando però in modo implicito le regole nazionali per quanto riguarda quella energetica che non viene presa in considerazione a livello regionale e un Centro-Sud e un Nord-Est praticamente assenti.
È questa la situazione della certificazione energetica in Italia.
L’ultimo atto legislativo nazionale è il DM 26/6/09 con le “Linee guida nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici” in cui, tra le altre cose, si specificano le metodologie di calcolo per la definizione dell’indicatore di prestazione energetica e si fornisce un criterio di classificazione. Niente invece per quanto riguarda i requisiti del certificatore energetico che vengono rimandati a un successivo Decreto. Per il primo punto vengono confermate le UNI TS 11300. Allo scopo di ridurre gli oneri a carico dei cittadini si introducono approcci più semplici in funzione delle superfici dell’edificio (All. A, punto 4 e 5). Buona l’intenzione ma non la soluzione al problema. Il risultato, infatti, è che il certificato energetico è unico ma le procedure per arrivare all’indicatore di classificazione sono ben quattro con risultati differenti: le prime due riguardano l’applicazione della UNI-TS 11300 in modo dettagliato per gli edifici nuovi ma in modo semplificato per gli edifici esistenti. La terza procedura prevede l’utilizzo del programma di calcolo Docet sviluppato da CNR-ENEA mentre la quarta, la più semplice, prevede un calcolo elementare. Il divario tra la metodologia più complessa e quella più semplice è tale che è poco probabile che ci sia una congruità nei valori: eppure la classificazione energetica è unica, così come è unico l’attestato di certificazione.
Ma non è tutto; esiste un quinto modo di certificare: l’autocertificazione da parte del proprietario o del locatore (All. 9, punto 9) che attraverso una dichiarazione può produrre un documento sostitutivo dell’attestato di certificazione energetica: in pratica dichiara che l’edificio che vende o dà in locazione è energeticamente inefficiente, impatta l’ambiente, non garantisce il giusto comfort nonostante gli alti consumi ed è in classe G. A chi pensa che questo modo per “non certificare” sia passato inosservato forniamo una dato preoccupante: nella sola Regione Piemonte, che ha promulgato la propria legge lasciando una finestra libera di poco meno di due mesi dall’emanazione della legge alla sua applicazione, sono state prodotte circa 20.000 autocertificazioni.
Possiamo immaginare cosa succede nel resto dell’Italia. Positivo il fatto che venga introdotto nelle Linee guida nazionali un unico metodo di classificazione (All. A, punto 7). Secondo questo metodo, che si basa sul rapporto S/V (superficie disperdente su volume lordo riscaldato) ogni edificio ha una propria scala di classificazione energetica. Vengono pure forniti i format per l’attestato di certificazione energetica e per l’attestato di qualificazione energetica che sarà utilizzato in fase transitoria (All. 5, 6, 7). Per i requisiti del tecnico certificatore siamo ancora in attesa di un Decreto che dovrebbe essere emanato in tempi brevi. Nel transitorio il riferimento rimane il DL n. 115/2008 (All. 3, punto 2). Per le norme, invece, mancano ancora la terza e la quarta parte delle UNI-TS 11300, attualmente in inchiesta. Senza queste parti la procedura di calcolo nazionale è incompleta in quanto, oltre alla climatizzazione estiva (parte terza), non si possono considerare sistemi con tecnologie di produzione di calore differenti dalle caldaie, quali ad esempio pompe di calore e cogenerazione, ma soprattutto i contributi delle fonti energetiche rinnovabili (parte quarta). Molto più avanti le Regioni che si sono attivate con leggi proprie.
Confusione evidente
A partire dallo scorso 26 Ottobre in Lombardia si certifica con la nuova procedura. Una procedura di calcolo quasi completa alla quale manca solo il calcolo dell’energia primaria per la climatizzazione estiva, ma che comprende
tutti gli altri usi, anche l’energia primaria per l’illuminazione (un primato questo
non solo nazionale ma europeo).
La nuova procedura molto simile alle UNI TS 11300, è stata implementata in un software già in distribuzione da qualche mese in versione prova. La novità vera però sta nel fatto che in Lombardia ora il catasto energetico e il catasto edifici sono unificati. In Lombardia non è possibile certificare con l’autocertificazione ma nemmeno con il Docet o con la procedura semplificata
prevista dalla Linee guida nazionali. Il rilascio dell’attestato di certificazione energetica è obbligatorio pena pesanti sanzioni. Con i suoi più di 170.000 certificati rilasciati a oggi, la Lombardia vanta una delle maggiori esperienze a livello non solo nazionale ma anche europeo. Partita in Lombardia anche l’attività di controllo degli attestati: ora in via sperimentale, entrerà in piena operatività nei prossimi mesi e le sanzioni per i certificatori saranno un disincentivo a svolgere questo importante lavoro con scarsa attenzione.
La Liguria ha avviato da tempo la procedura per la certificazione. Il riferimento in questo caso è la metodologia di calcolo nazionale e lo schema di classificazione è molto simile.
Anche in Liguria i certificatori hanno a disposizione un software denominato Celeste, praticamente un Docet adattato alla situazione. Non sono previste scorciatoie attraverso l’autocertificazione o metodi semplificati.
In Emilia Romagna si certifica da tempo sulla base di una legge regionale attuata da un Attodi indirizzo che definisce le regole. Il riferimento per la definizione del fabbisogno di energia primaria è quello nazionale ma la classificazione è del tipo a scala fissa, simile a quella della Regione Lombardia. Anche in Emilia Romagna è impossibile autocertificare gli edifici. La Regione Piemonte al momento non rende disponibile un software e quindi vanno bene tutti gli strumenti di calcolo che utilizzano le UNI-TS, compreso il
Docet. La classificazione è a scala fissa e anche qui sono previste sanzioni per chi non trasmette l’attestato di certificazione energetica in caso di compravendita e in futuro di locazione. In queste quattro Regioni la certificazione energetica è operativa.
Ma cosa succede nel resto del Paese? Purtroppo poco o niente. Alcune Regioni tra le quali l’Umbria, la Puglia e le Marche si sono preoccupate di approvare le regole della certificazione ambientale degli edifici, raramente cogente, ma nessun richiamo alla certificazione energetica. Il risultato è che,
applicando le regole nazionali, in queste Regioni praticamente sull’esistente non si certifica o si certifica molto poco. In tutti i casi, nel rispetto delle modifiche approvate dal Parlamento italiano dello scorso Agosto al 192/2005, non è obbligatorio consegnare l’attestato di certificazione all’acquirente. Nelle altre Regioni il tema della certificazione energetica è ancora molto lontano dalle strategie politiche (non si parla nemmeno di certificazione ambientale), quindi il riferimento è sempre quello nazionale con le sue potenzialità ma purtroppo anche con i suoi limiti.
Se qualche anno fa l’iniziativa delle prime Regioni, a cominciare dalla Lombardia, poteva essere vista come una fuga in avanti inopportuna, col senno di poi se la certificazione energetica in Italia esiste molto lo si deve proprio a queste Regioni. I problemi è evidente che rimangono sul tappeto: il riconoscimento dei soggetti certificatori tra Regione e Regione, l’unificazione
della procedura, un unico sistema di classificazione che fornisca un’indicazione unica su tutto il territorio nazionale evitando di creare confusioni. Sono problemi comunque marginali se si confrontano con ciò che succede a livello nazionale dove in pratica c’è la licenza di non certificare. (fonte: Quale Energia inviata da Loredana Mozzilli)